Professionisti in Svizzera per le aziende in Italia: i lavoratori ANobAG

Panoramica normativa e implicazioni previdenziali per imprese italiane che intendono assumere lavoratori altamente qualificati e residenti in Svizzera.

Con la crescente affermazione di modelli lavorativi flessibili e la diffusione del lavoro a distanza oltre i confini nazionali, il panorama occupazionale in Svizzera ha subito profonde trasformazioni. Un numero crescente di lavoratori presta attività sul territorio elvetico pur essendo formalmente alle dipendenze di datori di lavoro situati all’estero.

Questo scenario, sebbene semplice da gestire da un punto di vista normativo, solleva invece delicate questioni sotto il profilo del diritto previdenziale.

Tra i protagonisti di questa evoluzione figura la categoria degli ANobAG, dal tedesco Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber ovvero lavoratori dipendenti senza un datore soggetto all’obbligo contributivo AVS in Svizzera. Questo status interroga il sistema in termini di copertura assicurativa e obblighi contributivi, in particolare per quanto riguarda la previdenza professionale, il così detto Secondo Pilastro.

È bene evidenziare che il lavoro subordinato, anche se esercitato a distanza, mantiene caratteristiche ben definite. Qualora una persona svolga un’attività in via esclusiva per un’unica azienda, pur estera, vi è un’evidente presunzione di subordinazione. In questi casi, l’inquadramento come lavoratore autonomo è spesso insostenibile in sede di verifica amministrativa.

Questo comporta conseguenze rilevanti: il datore estero, inconsapevolmente, potrebbe ritrovarsi esposto a obblighi contributivi AVS retroattivi e all’iscrizione del dipendente presso un istituto di previdenza svizzero. Tali obblighi possono emergere nel corso di controlli da parte delle casse di compensazione o delle autorità fiscali.

Il quadro normativo svizzero è chiaro nell’indicare, all’ articolo 1 della Legge federale sull’AVS (LAVS), che ogni persona domiciliata in Svizzera o che vi eserciti un’attività lucrativa è soggetta all’assicurazione obbligatoria, anche in assenza di un datore di lavoro stabilito nel Paese.

Tale obbligo trova conferma anche nella normativa internazionale, in particolare nei trattati di coordinamento con l’UE e l’AELS, che impongono l’applicazione della legislazione svizzera a chi vive e lavora nel Paese, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro.

Esistono due sottocategorie di lavoratori dipendenti domiciliati in Svizzera con datore di lavoro sito all’estero:

  1. quelli formali, cioè lavoratori assunti da aziende dell’UE o dell’AELS, i cui datori sono comunque tenuti a versare contributi AVS in virtù degli accordi bilaterali.
  2. Coloro, invece, definibili sostanziali, che sono dipendenti di imprese extra-europee, che non rientrano nei meccanismi di coordinamento internazionale e per i quali l’obbligo contributivo grava direttamente sul lavoratore.

Questa distinzione è fondamentale poiché incide direttamente sulla possibilità o meno di rientrare nella previdenza obbligatoria del secondo pilastro.

Il punto è che solo i dipendenti formalmente identificabili come ANobAG sono obbligati a versare la quota relativa la Secondo Pilastro, la previdenza professionale.

I lavoratori, invece, sostanzialmente rientranti nella categoria possono accedere alla previdenza di cui sopra solo in forma facoltativa e con le limitazioni che sono proprie dei lavoratori indipendenti.

Questo non deve destare preoccupazione per i datori di lavoro italiani, liberi di scegliere lavoratori altamente qualificati in Svizzera senza concordare e contrattualizzare costosi trasferimenti.

Per la gestione contrattuale, previdenziale, assicurativa e fiscale del contratto di assunzione dall’estero è mandatorio affidarsi a professionisti compenti e realmente inseriti in un contesto transnazionale; per questo motivo, restiamo a disposizione nei nostri uffici di Zurigo e Milano.